- lavoratrici dipendenti, se assicurate all’INPS anche per la maternità.
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- disoccupate o sospese, se il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorativo
- lavoratrici agricole che siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
- lavoratrici a domicilio
- lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità)
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate
POSSIBILITA’ DI ANTICIPARE IL CONGEDO
- Nel caso in cui si diagnostichi che la gravidanza è a rischio, l’Azienda Sanitaria Locale si adopera per salvaguardare la salute della madre e del feto.
- Nel caso in cui le mansioni lavorative sono incompatibili con la gravidanza o possono nuocerla, la Direzione territoriale del lavoro può orientare la donna nel dedicarsi ad una mansione temporanea consona oppure anticipare la sospensione lavorativa.
POSSIBILITA’ DI POSTICIPARE IL CONGEDO
- Se il parto è avvenuto dopo la data presunta, è possibile integrare i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva.
- Se il parto è stato anticipato (per esempio un parto prematuro o precoce) è possibile integrare con i giorni antecedenti al parto.
- Se il lavoro è incompatibile con il puerperio la Direzione territoriale del lavoro definisce il periodo di congedo.
CASI SPECIFICI
- Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere per una sola volta il congedo successivo al parto e riprendere l’attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino.
- Per l’adozione o l’affidamento nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell’adozione.
- In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice – dipendente o iscritta alla Gestione Separata – può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità.
- In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
L’azienda non può, salvo casi specifici, intimare il licenziamento :
- Della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza e sino al compimento di un anno di età del bambino. L’inizio della gestazione si presume avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza;
- Del padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino;
Fonti Bibliografiche
- ARTICOLO 37 COSTITUZIONE
- Indennità per congedo di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori dipendenti e per iscritti alla Gestione Separata- INPS
- La legge per tutti – Lavoratrice madre: quando è possibile il licenziamento
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