“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.” (ART. 37 Costituzione Italiana)

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

DURATA
Il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto e termina dopo i primi tre mesi di puerperio. Pertanto viene data la possibilità di avere un’astensione lavorativa di 5 mesi, salvo casi specifici.

QUANTO SPETTA
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU).

A CHI È RIVOLTO
Il congedo di maternità spetta a … [SEGUE]

 

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