Successiva alla determinazione dell’effettivo stato di abbandono del minore e al successivo atto di decadenza della potestà genitoriale della famiglia originaria, il Tribunale per i Minorenni dichiara lo stato di adottabilità del minore che può quindi essere affidato a una coppia che abbia presentato la dichiarazione di disponibilità all’adozione.
Stato di abbandono: condizione del minore che risulti abbandonato da chi detiene la patria potestà, o da sconosciuti, oppure che è stato allontanato definitivamente dalla famiglia di origine con decreto del TM di decadenza della patria potestà.
Decadenza della potestà genitoriale: su istanza di uno dei genitori o su iniziativa del Pubblico Ministero, per quanto riguarda leventuale dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale in genitori conviventi o ex conviventi, il Tribunale per i minorenni può dichiarare decaduto dalla potestà genitoriale un padre o una madre, o entrambi, laddove ravvisi la sussistenza del non soddisfacimento delle basilari esigenze del figlio. Il Provvedimento di decadenza è revocabile, su richiesta della parte interessata, qualora una successiva istruttoria dimostrasse lavvenuto superamento di quelle problematiche sulle quali era motivato il provvedimento precedentemente assunto.
Tribunale per i Minorenni: il tribunale per i minorenni è stato istituito e disciplinato dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1404 e successive modificazioni. Sono presenti in ognuna delle ventisei Cortid’appello e delle tre sezioni distaccate di Corte d’appello, e perciò sono ventinove. Hanno sede in tutti i capoluoghi di regione (eccetto Aosta) e in alcune altre città per le quali l’ufficio giudiziario minorile è apparso funzionale all’utenza (Brescia, Bolzano, Lecce, Catanzaro, Salerno, Messina, Catania, Caltanissetta, Sassari). ll tribunale per i minorenni è un organo specializzato per la sua composizione (decide con un collegio formato da due giudici professionali e due giudici onorari esperti in scienze umane);esso è competente per la materia civile, penale ed amministrativa.
In campo civile le sue competenze attengono alla protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono e i provvedimenti che conseguono dall’accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all’esercizio della potestà dei genitori, disporre l’affidamento del minore e dichiararne l adozione; esso è pure competente nelle cause di affidamento dei figli contesi nati da un rapporto di convivenza. In campo amministrativo assume delle misure a contenuto rieducativo nei confronti dei minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè mantengono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza. Infine in campo penale giudica i ragazzi che hanno commesso reati da minorenni, anche se in concorso con maggiorenni.
Sulle impugnazioni avverso i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni decide la sezione per i minorenni della Corte d’Appello, con un collegio specializzato formato da tre giudici professionali e due giudici onorari. I provvedimenti emessi dalle sezioni di Corte d’Appello sono ricorribili in Cassazione per motivi di legittimità. Il decreto di idoneità è ricorribile in appello ma non in Cassazione.
Gabriele
Genitore adottivo (1 AN nel 2000 + 1 AI in Asia nel 2006).
Collaborazione con il sito www.italiaadozioni.it
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Volevo sapere per adottare una bellissima bimba italiana, che cosa devo fare per farla entrare nella mia famiglia? Ciao da paola leonardi